Attività intermediate da piattaforme digitali escluse dalla comunicazione all’ITL


24 magg 2022 Nel convertire il DL n. 21/2022, la Legge n. 51/2022 ha previsto alcune modifiche alle disposizioni relative alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.


 


Al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.
La legge di conversione del DL 21/2022 ha modificato la suddetta disposizione, escludendo dalla comunicazione all’ITL le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali.
La comunicazione in parole deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica.